Che fa, concilia?
di Ildegarda Ferraro
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24 Maggio 2011
Dal 21 marzo le controversie bancarie passano prima dal mediatore. In arrivo una Guida ABI
Prima di andare dal giudice, si deve passare dal mediatore per le questioni bancarie e finanziarie. Dal 21 marzo è infatti obbligatorio provare a chiudere una lite prima di arrivare al processo.
Le materie su cui è necessario almeno provare a stringersi la mano sono molte: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione comodato; affitto di aziende; risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Solo per le questioni di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti l’obbligo di rivolgersi prima al conciliatore è stato spostato al 20 marzo 2012.
È in atto insomma una vera e propria rivoluzione: quella di provare a fare la pace prima di cominciare un processo civile. Una rivoluzione che potrebbe impattare positivamente sull’intero quadro della giustizia nel nostro Paese. In Italia sono quasi 6 milioni le cause civili pendenti, in media si deve attendere 4 anni e 7 mesi per avere un giudizio tra il primo e il secondo grado e 8 anni e 3 mesi per la conclusione di un fallimento. Da una parte in Italia siamo molto litigiosi, dall’altra i tempi lunghi della giustizia civile non aiutano a rasserenare gli animi e ad attivare un circuito rapido.
Senza andare dal giudice
Da fine marzo, prima che un giudice riconosca chi ha ragione e chi torto, si devono mettere sul tavolo tutti gli aspetti della controversia, provando a ricucire il rapporto con il sostegno del mediatore, un professionista di un organismo riconosciuto e vigilato dal Ministero della giustizia. Il conciliatore è dunque un soggetto terzo rispetto alle parti, incardinato in una struttura riconosciuta e registrata, che offre il servizio di mediazione nel rispetto della legge. Tra questi organismi è iscritto con il numero 3 sin dal 2007 il Conciliatore Bancario e Finanziario (www.conciliatorebancario.it), che segue le questioni con una mappa di professionisti su tutto il territorio del nostro Paese. “Stiamo ricevendo diverse richieste” – sottolinea Corrado Conti, Presidente del Conciliatore Bancario – “sia da parte di chi è interessato alla mediazione per una controversia, sia da chi guarda con attenzione all’entrare a far parte della nostra lista di professionisti. Stiamo lavorando per rendere un servizio sempre più efficace anche con la promozione di qualificati corsi di perfezionamento in mediazione e conciliazione, in un momento in cui è importante fare da volano ad un’innovazione, che può effettivamente agire positivamente sulla giustizia civile”.
Come attivarla
La mediazione prende l’avvio con la presentazione di una domanda con l’indicazione dell’organismo di conciliazione, delle parti, dell’oggetto della questione e delle ragioni. L’organismo può essere scelto tra le circa 200 strutture indicate nel registro del Ministero della giustizia. Si tratta di un elenco dinamico, a cui possono essere iscritti gli enti che ne facciano domanda sulla base della verifica dei requisiti richiesti dal Ministero. Presentata la domanda all’
organismo, viene designato un mediatore, che fissa un primo incontro tra le parti entro 15 giorni. Una o più riunioni possono essere organizzate per comporre amichevolmente la controversia. Il procedimento si può chiudere con l’accordo, che viene omologato dal giudice e diventa esecutivo. Se l’accordo non si raggiunge, il mediatore può presentare una proposta di risoluzione della lite, che le parti sono libere di accettare. Se la mediazione non ha successo, nel processo che segue il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo sia stata ragionevole. Se la sentenza emessa dal giudice dovesse corrispondere alla proposta del mediatore, a suo tempo non accolta, le spese del processo verranno addebitate alla parte che ha rifiutato la soluzione. La mediazione deve chiudersi in 4 mesi ed è coperta dalla necessaria riservatezza, nel senso che nessuna dichiarazione o informazione può essere utilizzata nel processo né può essere rivelata dal mediatore alla controparte.
Spese accettabili
Le spese della mediazione sono particolarmente contenute. Le parti devono anticipare 40 euro per l’avvio del procedimento e pagare le spese di mediazione previste dalla normativa con una cifra rapportata al valore della lite. Si va da 65 euro per una controversia fino a 100 euro, a 9.200 euro per una controversia fino a 5 milioni, secondo una scalettatura predefinita. Sono messe in campo
anche alcune agevolazioni fiscali. A chi ha versato l’indennità di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta fino a 500 euro in caso di successo della mediazione e di 250 se la conciliazione non è andata in porto.
Guida “Reclami? Ecco cosa fare”
È in uscita la nuova Guida dell’ABI che, a seguito delle recenti novità sulla conciliazione obbligatoria, spiega ai clienti delle banche a chi rivolgersi e i percorsi a disposizione per risolvere un’eventuale controversia con la propria banca. Con un linguaggio chiaro e l’ausilio di semplici e intuitive flowchart, la Guida “Reclami? Ecco cosa fare” fa chiarezza sulle numerose novità legislative che negli ultimi anni hanno introdotto nuovi soggetti e formule di mediazione in ambito bancario e finanziario. Il tutto per consentire al cliente di trovare un accordo amichevole e di reciproca soddisfazione con la propria banca (per maggiori informazioni
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