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16 Dicembre 2025 / 10:49
 
Lavoro, un accordo a favore delle donne vittime di violenza

 
Carriere

Lavoro, un accordo a favore delle donne vittime di violenza

di Gianluca Smiriglia - 8 Marzo 2017
In occasione della Festa della Donna, l'ABI e i Sindacati firmano un accordo sul congedo orario o giornaliero da parte di donne vittime di violenza
Banche e Sindacati di settore uniti contro la violenza sulle donne. In occasione dell'8 marzo, le Parti hanno raggiunto un Accordo per l'utilizzo del congedo orario o giornaliero da parte di donne vittime di violenza di genere.
Lo comunica l'ABI cogliendo una proposta dei Sindacati dei bancari per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 80/2015 in materia di conciliazione vita/lavoro e di contrasto alla violenza di genere. Ciò in adesione alle iniziative promosse con la ricorrenza dell'8 marzo dalla Conferenza delle consigliere di parità a sostegno del movimento internazionale "Non una di meno" per dire no alla violenza maschile sulle donne.
Nello specifico, le Parti – impegnate su un tema ad alto valore sociale e confermando la sensibilità già espressa nel Contratto nazionale di settore in materia di pari opportunità e tutela della dignità delle donne sul lavoro – hanno ripreso la positiva esperienza già definita con l'accordo del dicembre 2015 che ha consentito la fruizione dei congedi parentali ad ore.
L'Accordo siglato oggi, quindi, prevede in particolare che:
  • il congedo stabilito dalla norma del 2015, della durata massima di 3 mesi, da fruire nell'arco temporale di 3 anni, deve essere computato con riferimento alle giornate nelle quali è prevista attività lavorativa;
  • il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera e può essere cumulato, nella medesima giornata, con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
  • durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all'indennità prevista dalla legge;
  • la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo stesso;
  • tale periodo è calcolato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima mensilità, Tfr e premio aziendale.
Nel quadro generale dell'Accordo, infine, Banche e Sindacati si impegnano a sensibilizzare gli organi competenti, anche con il coinvolgimento della Consigliera Nazionale di Parità, affinché sul piano operativo il congedo possa essere fruito con la massima flessibilità, anche frazionato per periodi minimi di un'ora.
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