Calcolo degli interessi, il punto della giurisprudenza
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27 Gennaio 2016
IL DIVIETO NON È IMMEDIATAMENTE OPERATIVO. LA RIFORMA DELL’ART. 120 DEL TUB E LA RECENTE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il “divieto” di anatocismo che sarebbe sancito dall’art. 120, comma 2, del Testo Unico bancario (TUB) non può applicarsi in mancanza della richiamata delibera Cicr di attuazione. È quanto emerge dalle ultime pronunce giurisprudenziali di merito, che tendono a superare l’imprudenza inizialmente manifestata da alcuni isolati orientamenti (tra tutte, avevano destato “allarme” le note e discutibili ordinanze del Tribunale di Milano dell’aprile 2015), attestandosi su posizioni ben più aderenti a logiche di certezza ed uniformità di applicazione del diritto.
La questione è nota e nasce dalla riforma dell’art.120 TUB ex legge n. 147/2013 (che demanda al Cicr l’indicazione delle modalità operative), la quale avrebbe – il condizionale è d’obbligo – sancito il divieto tout court di anatocismo. Invero, la formulazione attuale della norma cardine in materia di capitalizzazione nei rapporti bancari non è di facile lettura, come può evincersi dal dato letterale:
“2. Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Perché, dunque, ritenere inapplicabile il “nuovo” art. 120, comma 2, TUB sino all’emanazione della delibera Cicr? A sintetizzare tutte le ragioni sottese a tale interpretazione è la recentissima ordinanza del Tribunale di Bologna del 9 dicembre 2015 (giudice Anna Maria Drudi), con la quale è stato ritenuto “conforme alle vigenti disposizioni di legge il comportamento dell’istituto che abbia conservato – a seguito della riforma dell’art. 120 T.U.B. – la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi”.
Il Tribunale ha respinto il ricorso promosso da un’associazione dei consumatori, ex artt. 37 e 140, comma 8, D.Lgs. 206/2005 (Cod. Cons.), che contestava il mancato adeguamento della banca convenuta alle disposizioni di cui al “nuovo” art. 120 TUB, sul presupposto dell’immediata vigenza del divieto tout court di anatocismo che la norma in questione avrebbe introdotto.
Il giudice emiliano prende le mosse proprio dalla “pacificamente infelice” formulazione della nuova disposizione, che alla lettera b) “fa riferimento a ‘interessi periodicamente capitalizzati’ e alle ‘successive operazioni di capitalizzazione’ e, dunque, ad una terminologia tecnica in materia bancaria che univocamente identifica l'operazione di sommatoria a un capitale dell'interesse fruttato dal medesimo, sicché l'indicazione normativa sembrerebbe comunque permettere quanto meno una prima operazione di capitalizzazione”.
Dall’altro lato, la stessa giurisprudenza favorevole all’immediata operatività del nuovo art. 120 TUB è costretta ad ammettere un "errore" del legislatore e a porre in essere un'attività di sostituzione terminologica ("conteggio" anziché "capitalizzazione") che sembrerebbe autorizzata dal rilievo per cui lo stesso legislatore, a dimostrazione della "consapevolezza" della distinzione fra i due termini, ha usato il primo ("conteggio") solo sub lett. a).
Non manca un argomento di natura sistematica: “è lo stesso art. 120 TUB che rimanda a una delibera Cicr le modalità e i criteri per la produzione di interessi, sia pure con i limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all'art. 161, comma 5, TUB (non modificato), in forza del quale ‘Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo’, con ciò sancendo che in tale materia l'iter legislativo non può essere definito/completato se non all'esito dell'emanazione anche della normativa secondaria”.
La necessità di attendere l’intervento del CICR emerge poi - secondo il Tribunale - da una constatazione in termini di certezza giuridica e di applicazione uniforme della nuova disciplina secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti), che appare coerente con un mercato aperto ad istituti bancari di altri Stati membri dell'UE e con la circostanza che anche la precedente regolamentazione era stata subordinata alla previa emanazione della delibera Cicr del 2000.
D’altronde, “ritenere che ‘la mancanza della delibera Cicr comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile...’ (Trib. Milano 9.7.15 e Trib. Roma cit.) comporta non solo, del tutto impropriamente, demandare ai singoli istituti bancari la definizione, pur temporanea, della normativa secondaria di competenza del CICR, ma – attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili in punto, fra gli altri, a perimetro di applicazione del divieto nonché a periodicità del conteggio e al tempo di pagamento degli interessi – generare, in uno con evidenti disparità di trattamento, anche quel così elevato e conseguente contenzioso, che senz'altro il disposto generale di cui all'art. 161 cit. è destinato a prevenire”.
Infine, se pure la scelta del legislatore italiano fosse quella di vietare ogni prassi anatocistica nei rapporti bancari, dovrebbe trattarsi pur sempre di un divieto "regolamentato", non ponendosi nei termini di una pratica illecita in assoluto, laddove ordinariamente applicata in pressoché tutti gli stati membri europei. Del contesto europeo, evidentemente, non può la normativa italiana disinteressarsi.
Le convincenti argomentazioni del Tribunale di Bologna – che ha rigettato in toto le doglianze dell’associazione consumeristica – sono destinate a rappresentare un ineludibile punto di partenza per la giurisprudenza di merito che tornerà a pronunciarsi sul tema.
Sembra, ad ogni modo, che sino all’auspicato intervento chiarificatore del Cicr, logiche di certezza ed uniformità nell’applicazione del diritto impongano di ritenere legittimo il comportamento degli istituti che abbiano conservato nei propri moduli contrattuali le previsioni anatocistiche conformi al “vecchio”art.120, comma 2, TUB.
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sul sito www.expartecreditoris.it è disponibile un’ampia rassegna giurisprudenziale sul tema dell’anatocismo bancario, sempre aggiornata con le ultime decisioni dei Tribunali italiani).
RECENTI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO IN TEMA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI
A cura dell’Ufficio Affari Legali dell’ABI
Con riferimento alla tematica delle modalità di calcolo degli interessi - ed alla luce dell’emanazione dell’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), che ha sostituito l’art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) - si registra un’evoluzione della giurisprudenza di merito, non più limitata alle sole ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e 3 aprile 2015, che ha assunto su tale importante materia orientamenti discordanti, nonostante il breve lasso di tempo in cui le decisioni stesse sono state pronunciate.
Si riportano di seguito i tratti rilevanti delle pronunce note sul tema, seguendo nell’esposizione un ordine cronologico delle stesse.
Il 27 maggio 2015 il Tribunale di Cosenza ha emesso un’ordinanza nell’ambito di un procedimento per la concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione, in cui è affermato che non “possono essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato la previsione di cui all’art. 120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l’operatività di detta previsione”.
Sulla stessa linea si pongono le ordinanze emesse dal Tribunale di Torino, il 16 giugno 2015, e dal Tribunale di Parma, il 26 giugno 2015. Entrambi i Tribunali hanno respinto i ricorsi presentati nei confronti di due banche, in quanto hanno escluso, “con effetto assorbente sulle altre questioni”, la sussistenza del “periculum in mora”.
I due provvedimenti – richiamando tra l’altro le premesse di cui all’ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 3 aprile 2015 (che è arrivata tuttavia a conclusioni di segno opposto) – hanno concluso che i giusti motivi di urgenza non possono ravvisarsi, di per sé, genericamente, nel carattere diffuso di un danno ad una collettività di consumatori indeterminata e che il periculum in mora vada escluso anche in considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso tra l’entrata in vigore dell’art. 120 TUB nuova formulazione (1° gennaio 2014) e la proposizione del ricorso.
Il Tribunale di Parma ha poi confermato il proprio orientamento con l’ordinanza del 30 luglio 2015, con la quale ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente per difetto di periculum in mora, sia con riguardo ai contratti in essere che con riguardo ai contratti futuri. Tra l’altro, l’ordinanza rileva che “al di fuori di un quadro regolamentare unico e coerente, l’intervento giudiziale rischia di creare disparità tra operatori economici, colpendo solo le banche che siano state convenute in giudizio”.
Anche il Tribunale di Torino ha confermato il proprio orientamento con l’ordinanza del 5 agosto 2015, con cui ha respinto il reclamo proposto avverso la precedente citata ordinanza del 16 giugno.
Oltre a ribadire il difetto del periculum in mora, il Collegio ha rilevato una situazione di fumus bonis iuris “obiettivamente controvertibile”, essendo “quindi assai dubbio se prevalgano le considerazioni accolte dal Tribunale di Milano e dalla prevalente giurisprudenza di merito” o le contrapposte considerazioni del Tribunale di Torino che, sia pure in estrema sintesi, si basano sui seguenti elementi: (i) “si potrebbe anche argomentare che la norma, proprio in base all’interpretazione letterale, non intende essere immediatamente precettiva in quanto rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi, ponendo peraltro dei limiti alla normativa di rango inferiore e cioè prescrivendo che la stessa dovrà osservare il divieto di anatocismo”; (ii) “il dato letterale, che espressamente fa riferimento a interessi periodicamente capitalizzati e a successive operazioni di capitalizzazione, espressioni che, essendo contenute in una norma specifica in materia bancaria, potrebbero anche essere interpretate in senso tecnico e non nel senso di semplice conteggio”; (iii) “il disposto dell’art. 161 co. 5 TUB, articolo non modificato secondo cui <Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo>. Sul punto è sostanzialmente ininfluente che la legge 147/13 preveda l’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 in quanto l’entrata in vigore della legge (per completezza osserva il Collegio che trattandosi della legge di stabilità per il 2014 è ovvio che fosse entrata in vigore il 1 gennaio 2014) non esclude l’applicabilità dell’art. 161 TUB cit., né la necessità dell’emanazione della delibera CICR”; (iv) il possibile contrasto dell’interpretazione proposta dalla prevalente giurisprudenza di merito con la normativa comunitaria.
Di segno opposto è invece l’ordinanza del Tribunale di Cuneo del 29 giugno 2015, che ha accolto il ricorso proposto, proibendo alla banca soccombente di dar corso a qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi su contratti di conto corrente (già in essere o ancora da stipulare) ed ordinando alla stessa: (i) l’inserimento, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, sul proprio sito web, del dispositivo dell’ordinanza e di darne comunicazione ad ogni singolo correntista; (ii) la pubblicazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, del dispositivo su alcuni quotidiani.
Contrariamente a quanto previsto dal Tribunale di Torino e di Parma, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto che sussista il periculum in mora in quanto, sebbene il ricorrente abbia atteso alcuni mesi prima di agire, tuttavia tale atteggiamento non può dirsi “ingiustificatamente inerte” alla luce della formulazione non brillante della norma, della necessità di attendere un’interpretazione della stessa e dell’opportunità di attendere l’emanazione della delibera del CICR.
Sulla stessa linea si è posta l’ordinanza del 1° luglio 2015 con la quale il Tribunale di Milano ha inibito ad una banca ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori, precisando altresì come il divieto di anatocismo non comporti alcun profilo di illegittimità con il diritto europeo, in quanto l’eliminazione di una condizione gravosa quale l’anatocismo può, al contrario, agevolare la penetrazione delle banche estere nel mercato italiano.
Con l’ordinanza dell’8 agosto 2015, il Tribunale di Milano – a seguito del reclamo proposto dalla banca avverso la precedente citata ordinanza del 1° luglio – ha confermato che la norma dell'art. 120, comma 2, TUB, è immediatamente precettiva, ed escluso nuovamente che la stessa si ponga in contrasto con normativa o principi generali dell’ordinamento comunitario. Il Collegio ha altresì revocato l'ordine alla banca - contenuto nell’ordinanza oggetto di reclamo - di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza stessa su alcuni quotidiani.
Anche il Tribunale di Biella, con l’ordinanza del 7 luglio 2015, ha fatto divieto di dar corso a qualsiasi forma di anatocismo e comunque di capitalizzazione degli interessi passivi, con riferimento ai contratti di conto corrente, ed ha altresì negato l’esistenza di alcun conflitto della nuova disciplina con il diritto europeo. A supporto di tale ultima affermazione, il Tribunale ha asserito che la Corte di Giustizia, decidendo la causa C-591/10, ha segnalato l'insussistenza nell'ordinamento europeo di un diritto alla corresponsione di interessi anatocistici e rimesso al giudice nazionale la verifica della compatibilità delle norme di diritto interno con i principi generali dell'Unione Europea, nonché alla legislazione nazionale il compito di stabilire se gli interessi debbano essere semplici o composti. E’ peraltro da tenere presente che tali principi non sono stati espressi dalla Corte di Giustizia nell’ambito di rapporti bancari, bensì sono scaturiti dal diritto di un imprenditore a ripetere somme indebitamente percepite dal governo inglese a titolo di imposte (IVA).
Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 13 luglio 2015, ha nuovamente confermato il proprio orientamento ed inibito alla banca di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o ancora da stipulare con consumatori.
Da segnalare anche l’ordinanza del Tribunale di Siena del 4 agosto 2015 – resa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che ha ritenuto la previsione di cui all’odierno art. 120, secondo comma, TUB, non applicabile “alla capitalizzazione della quota di interessi conglobata in ciascuna rata, che si verifica nei contratti di finanziamento in occasione della risoluzione o della decadenza dai termini di pagamento per effetto delle clausole conformi al dettato dell’art. 3 delibera Cicr 9 febbraio 2000”. Ciò in quanto l’art. 120, secondo comma, TUB, contiene: alla lettera a) una previsione letteralmente limitata ai contratti di conto corrente; alla lettera b) prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi “periodicamente capitalizzati”, con esclusione quindi della capitalizzazione una tantum che si verifica ai sensi della disposizione sopra indicata.
Il Tribunale ha evidenziato altresì, ritenendola assorbita, la questione di compatibilità tra il dettato dell’art. 120 TUB, che pare imporre a livello strettamente nazionale un nuovo, peculiare e più complesso sistema di contabilizzazione nei rapporti bancari di durata, e il generale divieto ex art. 101, terzo paragrafo e primo paragrafo lettera C e lettera B, TFUE, di pratiche concordate che creino segmentazioni del mercato unico europeo o che abbiano per oggetto o effetto di limitare gli investimenti.
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 20 ottobre 2015, ha inibito alla banca, richiamando più volte i contenuti delle ordinanze del Tribunale di Milano, di dare corso a qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare ed applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti. Il Giudice - dopo avere premesso che, non risultando ancora ufficialmente adottata la delibera da parte del CICR, la questione dibattuta “sull’immediata efficacia o meno del divieto di anatocismo mantiene inalterata la sua rilevanza ed attualità ai fini della decisione” - ha altresì evidenziato come il nuovo testo dell’art. 120, secondo comma, del TUB abbia “introdotto il divieto dell’anatocismo nelle operazioni bancarie” e come sia da escludere, anche alla luce della proposta di delibera CICR posta in consultazione dalla Banca d’Italia, che “la delibera CICR possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi e quindi prevedere una soluzione differente da quella chiaramente adottata dal legislatore”.
Da ultimo, è da segnalare l’ordinanza del 7 dicembre 2015 con la quale il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso volto ad inibire alla banca di dar corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi (con riferimento ad alcuni contratti di conto corrente già in essere o da stipulare con i consumatori). Il Giudice, dopo aver posto l'accento sulla "ineludibile ambiguità della riformulazione legislativa", si è concentrato sull’aspetto - considerato dirimente ai fini della decisione - concernente “la precettività, immediata ovvero differita all’emanazione della delibera CICR, della norma in commento (…)” ed ha ritenuto non immediatamente precettiva la norma, rilevando la necessarietà, a tal fine, dell’emanazione della delibera da parte del CICR. Ciò sulla base, tra l’altro: i) di quanto previsto dallo stesso “art. 120 TUB, che rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione di interessi”; ii) del disposto di cui all’art. 161, 5° comma, TUB, che dimostra come “in tale materia l’iter legislativo non può essere definito/completato se non all’esito dell’emanazione anche della normativa secondaria”; iii) della stessa proposta di delibera CICR che “all’art. 5 prevede che la delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016, con previsione di adeguamento dei contratti in corso entro il 31 dicembre 2015 (2° comma) e di derogabilità solo in senso più favorevole al cliente (3° comma)”.