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01 Settembre 2024 / 14:13
Crowdfunding online, ecco le regole della Consob

 
Fintech

Crowdfunding online, ecco le regole della Consob

di Flavio Padovan - 15 Luglio 2013
Italia prima in Europa a dotarsi di una normativa per la raccolta online di capitali per le start-up. Garantita la protezione dell'investitore retail
Via libera della Consob all'equity crowdfunding. La Commissione presieduta da Giuseppe Vegas ha pubblicato l’atteso regolamento “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line”. L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una normativa che disciplina l'attività di reperire fondi tramite la Rete da parte delle imprese, un fenomeno dalle significative potenzialità per lo sviluppo di aziende innovative che possono rivolgersi a un bacino ampio di micro-investitori.
Per “equity crowdfunding” si intende la possibilità per le imprese di raccogliere capitali di rischio (“funding”) attraverso internet svolgendo così un appello al pubblico rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd”) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.
Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell'Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013, e ora sono stati pubblicati sul sito www.consob.it gli esiti, insieme al regolamento e alla Relazione sull'attività di Analisi di Impatto (AIR).
La disciplina sull'equity crowdfunding è stata voluta dall’ex ministro allo Sviluppo, Corrado Passera, che l'aveva inserita nel decreto sulle start-up innovative a inizio 2012 delegando la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione con l'obiettivo di regolamentare uno strumento che può essere molto utile per le imprese, ma che presenta rischi per gli investitori. Di qui la necessità di impostare una disciplina di garanzia.
Il regolamento, composto da 25 articoli, prevede innanzitutto l'istituzione di un Registro dei gestori dei portali abilitati a proporre le raccolte di capitali online, definendo i requisiti di onorabilità dei soggetti che ne detengono il controllo e quelli di onorabilità e professionalità di chi svolge le funzioni di amministrazione, direzione e controllo. I gestori autorizzati devono inoltre rispettare regole di condotta che prevedono obblighi generali di comportamento (diligenza, correttezza e trasparenza) e in tema di informazioni (che devono essere “corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti”) da fornire in modo che gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e assumere le decisioni in modo consapevole.
Per garantire maggiore trasparenza, è stato deciso che il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli investitori nel rispetto della Mifid. Queste regole non si applicano però quando il controvalore dell’ordine non supera le soglie giudicate rilevanti di 500 euro per investimento e 1.000 euro annui per le persone fisiche, e 5.000 euro per investimento e 10.000 euro annui per le persone giuridiche. L’investimento massimo è di 5 milioni di euro.
Altre misure a tutela dei risparmiatori sono i sette giorni a disposizione per tornare sui propri passi, la possibilità di cedere l'investimento nel momento in cui i soci della startup cedano il controllo della stessa e la gestione del denaro raccolto attraverso un conto corrente dal quale i soldi vengono restituiti nel caso in cui l'operazione non vada a buon fine.
Sempre a garanzia degli investitori retail, il regolamento prevede una condizione di efficacia del crowdfunding: almeno il 5% delle quote della start-up offerta al pubblico devono essere acquistate da investitori professionali, fondazioni bancarie o incubatori.
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