Cqs e nuove regole di ponderazione: opportunità per le banche
di Emmanuele Berselli - Partner Bdo
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19 Giugno 2019
A partire da giugno 2021 l’assorbimento di capitale associato alla cessione del quinto scenderà dal 75% al 35%. Si aprono per le banche nuove possibilità di liberare capitale e per il mercato della Cqs un’ulteriore spinta. Ne parla Emmanuele Berselli di Bdo
Il 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento (Ue) 2019/876 (cd. Crr II), che modifica il Regolamento (Ue) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Crr). Una delle più grandi novità, che si applicherà a partire dal 28 giugno 2021, è relativa alla ponderazione dei prestiti garantiti da una quota di stipendi e pensioni – la cosiddetta “cessione del quinto”: l’assorbimento di capitale associato a questa tipologia di finanziamenti è stato abbassato dall’attuale 75% al 35%.
La rischiosità complessiva di tali finanziamenti garantiti da stipendi e pensioni è più bassa delle altre tipologie di crediti al consumo, considerando due fattori:
a. la garanzia offerta dalla polizza assicurativa che protegge la banca in caso di morte o perdita del posto di lavoro,
b. il rimborso del prestito è direttamente trattenuto alla fonte (ovvero presso il datore di lavoro, pubblico o privato che sia).
4 condizioni da rispettare
In particolare la Ccr II prevede che il fattore di ponderazione al 35% sia attribuito ai prestiti concessi a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente l’ente pensionistico o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
2. i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio;
3. i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore non superano complessivamente il 20% della pensione o retribuzione mensile del debitore;
4. la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.
Potenzialità per banche e mercato
La riduzione del fattore di ponderazione al 35% avrà un effetto positivo sull’ulteriore espansione del mercato dei finanziamenti personali. In un contesto come quello attuale, in cui la regolamentazione chiede sempre più capitale alle banche e agli intermediari finanziari a fronte dei prestiti concessi, questa modifica permette agli istituti di liberare capitale e quindi di aumentare i prestiti. Il segmento della cessione del quinto ammontava nel 2017 a circa un decimo dei prestiti totali del credito al consumo con circa 5 miliardi di finanziamenti erogati; nel 2018 la crescita è stata di oltre il 10% e per il 2019 si stima una un’ulteriore crescita di oltre il 15%, per complessivi 7 miliardi di euro di erogazioni. Una ponderazione minore delle attività per il rischio, a parità di attivi, libererà dunque capitale per chi eroga il finanziamento.
Conseguentemente, ne deriveranno effetti benefici negli indici patrimoniali degli istituti e la possibilità di impiegare il risparmio di capitale per altri prestiti. Tale prospettiva potrebbe spingere ulteriormente gli intermediari finanziari e le banche medio e piccole verso questo prodotto e favorire una maggiore proposta verso nuove potenziali bacini di utenza e la sostituzione di altre forme di prestito al consumo, il cui assorbimento di capitale rimane elevato. Dal punto di vista della clientela, si avranno impatti positivi derivanti da una maggiore offerta e da una conseguente riduzione a livello di tassi di interesse.
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